Novità in merito alle indagine bancarie: Rischi per le Imprese

Una questione che presenta rischi per i contribuenti è quella degli accertamenti basati sulle indagini bancarie, che talvolta si interseca con il tema delle società a ristretta base sociale. Nonostante il contrario avviso della Cassazione, la procedura descritta nell’art. 32, p. 2, del D.P.R. 600/1973 non configura una particolare modalità accertativa, ma regola le indagini istruttorie destinate a confluire in uno degli accertamenti tipizzati nella disciplina di legge (accertamento induttivo, analitico o sintetico). 

L'art. 7-quater, c. 1, lett. a) e b), D.L. 193/2016 è intervenuto sull'art. 32 D.P.R. 600/1973, stabilendo che, ai fini della determinazione del maggior reddito, solo i prelevamenti superiori a 1.000 Euro giornalieri e comunque a 5.000 Euro mensili rilevano come elementi posti alla base delle rettifiche e accertamenti, sempre che il contribuente non ne indichi il beneficiario e non risultino dalle scritture contabili; Tale modifica si applica solo a decorrere dal 3.12.2016, data di entrata in vigore della norma e non si estende sul contenzioso in corso. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza 22.09.2020, n. 19774) rigettando il ricorso di una Sas. Per le operazioni inferiori a tali importi, non opera la presunzione a favore dell'Amministrazione, ma è quest'ultima a dover provare l'imputazione del prelievo a ricavo.

Nella giurisprudenza della Cassazione, gli esiti delle indagini finanziarie legittimano l’emissione di accertamenti specifici, fondati su presunzioni legali relative. Pertanto, i versamenti e i prelievi non giustificati dai contribuenti si tramutano entrambi in proventi in nero, con una mera operazione aritmetica:

1.      versamenti: la presunzione opere per tutte le tipologie reddituali (lavoro dipendente, fondiario, ecc.);

2.      prelievi: la rettifica riguarda il solo reddito d’impresa.

Per le società a ristretta base, l’Agenzia è legittimata a trasfondere gli esiti della verifica bancaria svolta in capo al socio sul reddito d’impresa della società partecipata (sentenza 19776/2020). 

 

 

 

Fonte: https://www.ratioquotidiano.it/

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