Prededucibilità del credito dell’advisor legale nella liquidazione controllata (CCII)
Nel nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII) è previsto un trattamento di favore – la prededucibilità – per determinati crediti sorti in relazione alle procedure concorsuali. Ci si chiede se, nel caso della liquidazione controllata del sovraindebitato, il compenso dovuto a un avvocato per attività svolta prima dell’apertura della procedura (ad esempio, per assistere il debitore nella preparazione del ricorso) possa essere considerato credito prededucibile. In altri termini, occorre verificare se il credito professionale dell’avvocato, maturato anteriormente alla sentenza di apertura della liquidazione controllata, abbia diritto a una soddisfazione prioritaria sul patrimonio del debitore. A tal fine esamineremo la normativa rilevante – in particolare l’art. 6 CCII sulla prededucibilità e l’art. 270 CCII sulla liquidazione controllata – e la giurisprudenza che ha affrontato il tema, con specifica attenzione al momento di insorgenza del credito rispetto alla procedura e al nesso funzionale tra l’attività professionale svolta e la procedura stessa. Evidenzieremo inoltre eventuali orientamenti differenti o casi particolari riguardanti il compenso degli avvocati nelle procedure concorsuali minori, prima di trarre le dovute conclusioni.
Giurisprudenza: insorgenza del credito e nesso funzionale
Cassazione (precedenti sulla prededuzione dei professionisti). Sotto la vigenza della legge fallimentare, la Corte di Cassazione – anche a Sezioni Unite – ha più volte affermato i criteri per riconoscere la prededucibilità del credito professionale del terzo che abbia coadiuvato il debitore nella fase preparatoria di una procedura concorsuale. Il principio cardine, delineato dalla storica pronuncia delle Sezioni Unite n. 42093/2021, è che la prededuzione “funzionale” spetta ai crediti sorti in vista e per la realizzazione di una procedura concorsuale, a condizione che vi sia un rapporto strumentale diretto tra l’attività svolta e gli scopi della procedura stessadirittodellacrisi.it. La Suprema Corte ha chiarito che tale nesso funzionale ricorre quando la prestazione del professionista è finalizzata ad atti necessari per legge o comunque indispensabili – secondo la natura dell’iniziativa intrapresa – all’instaurazione e allo svolgimento ordinato della procedura concorsuale consideratadirittodellacrisi.it. In passato, grazie a questo criterio ampio, sono stati inclusi tra i crediti prededucibili (sempre che la procedura concorsuale venisse effettivamente aperta o omologata) i compensi di professionisti per tutte le tipologie di procedura, dalla preparazione di concordati preventivi fino all’assistenza prestata per la presentazione di istanze di fallimento in propriodirittodellacrisi.itdirittodellacrisi.it. Ad esempio, la Cassazione ha espressamente riconosciuto che “il credito del professionista che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione per l’istanza di fallimento in proprio – sebbene si tratti di attività che il debitore potrebbe svolgere personalmente – costituisce un credito sorto in funzione della procedura fallimentare e come tale prededucibile ai sensi dell’art. 111, comma 2, L. Fall.”dirittodellacrisi.it. Dunque, secondo la giurisprudenza formatasi prima del CCII, non rilevava tanto il momento cronologico in cui il credito professionale sorgeva (anteriore all’apertura della procedura), quanto piuttosto la sua funzionalità causale rispetto alla procedura concorsuale poi instaurata. In altri termini, pur essendo un credito tecnicamente anteriore, esso veniva considerato meritevole di soddisfazione prioritaria post factum perché contratto in vista della procedura concorsuale e risultato utile ai fini del suo avvio e buon esitodirittodellacrisi.itdirittodellacrisi.it. Naturalmente, tale beneficio era subordinato ad alcune condizioni: tra queste, che la procedura venisse effettivamente aperta (o il concordato omologato), e che l’attività svolta fosse effettivamente strumentale agli obiettivi della procedura (in caso contrario mancava la “funzione” richiesta). Ad esempio, se l’incarico professionale non avesse prodotto alcuna procedura (ad es. domanda poi non depositata, o non andata a buon fine), il relativo credito sarebbe rimasto un credito comune non prededucibile.
Applicazione nel nuovo codice (liquidazione controllata). Con l’entrata in vigore del CCII, la situazione è cambiata per i motivi normativi già esposti. La giurisprudenza più recente – chiamata a decidere sull’ammissione al passivo del compenso di avvocati e consulenti che hanno assistito il debitore prima dell’apertura della liquidazione controllata – si è uniformata al dato letterale restrittivo del nuovo art. 6. In numerosi provvedimenti dei tribunali di merito si legge che solo il compenso dell’OCC è prededucibile in una liquidazione controllata, mentre “i compensi degli advisor [del debitore] godono unicamente del privilegio professionale ex art. 2751 bis n. 2 c.c.”, esclusa in radice la loro prededucibilitàilcaso.it. Il Tribunale di Ascoli Piceno (sentenza 13 luglio 2023) ha osservato, ad esempio, che l’art. 6 CCII ora limita espressamente la prededuzione alle spese dell’OCC e “nulla prevede per gli altri professionisti” che abbiano assistito il debitore nella predisposizione del piano o del ricorsoilcaso.it. Analogamente, il Tribunale di Genova (decr. 10 novembre 2023) ha statuito che nella liquidazione controllata “solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI, mentre i compensi del legale che ha redatto il ricorso e degli altri consulenti possono essere ammessi solo in privilegio, non essendo ricompresi nell’art. 6”ilcaso.it. In tale pronuncia ligure si evidenzia, inoltre, un duplice ordine di ragioni a sostegno dell’esclusione della prededuzione: da un lato, si richiama l’art. 277 CCII rilevando che la rubrica (“Crediti posteriori”) e la logica della norma sottintendono la preferenza solo per i crediti maturati successivamente all’apertura della procedura, il che ipso facto esclude i crediti sorti primailcaso.it; dall’altro lato, i giudici sottolineano che comunque l’attività degli advisor del debitore non può ritenersi “in funzione” della procedura liquidatoria in senso stretto, poiché la legge non ne prevede l’obbligatorietà nella fase di predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllatailcaso.it. In sostanza, mentre sotto la vecchia legge fallimentare si considerava funzionale (e quindi prededucibile) anche l’attività del professionista scelto dal debitore pur non strettamente necessaria (come nel caso dell’autofallimento, dove l’assistenza legale era facoltativa ma spesso utilizzata)dirittodellacrisi.it, nel nuovo assetto tale elasticità interpretativa non è più consentita. Il legislatore ha già individuato nell’OCC il soggetto deputato ad assistere il debitore sovraindebitato e ha voluto limitare a questo soggetto il riconoscimento della prededuzione (proprio perché obbligatorio e centrale nella procedura)ilcaso.itilcaso.it. L’avvocato eventualmente incaricato dal debitore rimane dunque fuori dal perimetro dei crediti prededucibili e dovrà collocarsi in sede di riparto come creditore privilegiato (ex art. 2751-bis c.c.) oppure, in mancanza dei requisiti di privilegio, come creditore chirografario comune. Questo orientamento, maturato nei primi anni di applicazione del CCII, risulta al momento unanime nella giurisprudenza di merito (Tribunali di Ascoli Piceno, Genova, Forlì, Bologna, Busto Arsizio, etc., pronunce tra 2023 e 2024) e non consta – allo stato – alcuna decisione di segno opposto. Anche la Corte di Cassazione, in una recente vicenda riguardante il compenso di uno studio legale in ambito fallimentare, ha confermato che tale credito va riconosciuto in privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. ove ne ricorrano i presupposti, ma non in prededuzione se non rientra nelle categorie di leggeilcaso.it. Si tratta, del resto, di un esito interpretativo rispettoso sia della lettera della norma sia della ratio di fondo del nuovo Codice: garantire la par condicio dei creditori limitando le ipotesi di soddisfacimento privilegiato ai soli crediti davvero funzionali e necessari al buon esito delle procedure concorsuali.
Conclusioni
In conclusione, alla luce della disciplina vigente del CCII e degli orientamenti giurisprudenziali attuali, si può affermare quanto segue. Nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato, il credito vantato dall’avvocato del debitore per attività svolta prima dell’apertura della procedura non ha natura prededucibile. Diversamente dal compenso dell’OCC (espressamente prededucibile ex art. 6, co.1 lett. a, CCII), il compenso del legale che abbia assistito il debitore nella preparazione del ricorso o del piano non rientra tra le categorie tipizzate di crediti prededucibiliilcaso.it. Di conseguenza, tale credito viene considerato anteriore all’apertura della procedura e non gode di soddisfacimento prioritario sugli attivi della liquidazione controllata. L’avvocato potrà semmai far valere il privilegio generale previsto dall’art. 2751-bis n. 2 c.c. (privilegio per i crediti professionali) – come riconosciuto dai tribunali – ma non potrà collocarsi ante omnes in prededuzioneilcaso.it. Questo orientamento rappresenta un significativo cambiamento rispetto al passato regime fallimentare, nel quale la giurisprudenza ammetteva la prededuzione “per funzionalità” anche per i crediti dei professionisti che avevano aiutato il debitore a avviare la procedura concorsuale (incluso l’autofallimento)dirittodellacrisi.itdirittodellacrisi.it. La riforma del 2019-2022 ha invece deliberatamente circoscritto tali casi, ritenendo sufficiente – per le procedure di sovraindebitamento – il supporto dell’OCC e dunque escludendo oneri ulteriori a carico dell’attivo per consulenti esterni non obbligatoriilcaso.itilcaso.it. I giudici di merito hanno coerentemente applicato la norma, ribadendo che l’assistenza legale privata del debitore nella liquidazione controllata non è indispensabile ai fini procedurali e non può godere della super-preferenza prededucibileilcaso.itilcaso.it. In definitiva, salvo future modifiche legislative (auspicate da parte della dottrina per colmare la lacuna relativa ai crediti sorti in funzione delle domande di liquidazionedirittodellacrisi.itdirittodellacrisi.it), il compenso dell’avvocato del sovraindebitato, se maturato prima dell’apertura della liquidazione controllata, non può qualificarsi prededucibile. Esso verrà pertanto soddisfatto nei modi ordinari previsti in sede concorsuale: dopo i crediti prededucibili (tra cui quelli dell’OCC e delle spese di procedura correnti) e in concorso con gli altri crediti privilegiati di pari grado, garantendo comunque – grazie al privilegio ex lege – una parziale tutela preferenziale al professionista. In tal modo il Codice della crisi bilancia l’esigenza di contenere i costi delle procedure con quella di tutelare, almeno in parte, i diritti economici dei professionisti che assistono il debitore.
Fonti: Art. 6, D.lgs. 14/2019 (Codice della crisi); Art. 270, D.lgs. 14/2019; Cass., Sez. Un. 42093/2021; Cass. 25313/2021; Trib. Ascoli Piceno, 13 luglio 2023ilcaso.itilcaso.it; Trib. Genova, 10 novembre 2023ilcaso.it; Trib. Forlì, 18 giugno 2024; Trib. Bologna, 20 giugno 2024; A. Crivelli, La prededuzione dei professionisti, in Diritto della Crisi, 11/11/2024dirittodellacrisi.itdirittodellacrisi.itdirittodellacrisi.it.
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